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giovedì 26 giugno 2008

INVASIONE DI CAMPO

Sono sicura che queste mie riflessioni faranno urlare all’invasione di campo i difensori e i criminali, ma poco importa se sento di dover fare prevalere la sete di giustizia che investe i numerosi cittadini calabresi.
Ho seguito, autonominandomi difensore d’ufficio esterno alle aule giudiziarie dei vibonesi onesti, fin dalle sue fasi iniziali il processo “ Dinasty - Affari di Famiglia” che ha portato alla sbarra noti malavitosi e che ha contribuito a definire, per la prima volta, quale “mafioso” il clan dei Mancuso di Limbadi. E naturalmente non potevo esimermi dal seguire ogni relativa fase processuale. Proprio l’attenzione posta alla seconda fase processuale di “Dinasty – Affari di famiglia” mi ha portato ad avvallare il pensiero sull’uso “sconsiderato” che noti boss mafiosi hanno fino ad oggi fatto del cd. “patteggiamento in appello” , il ché ha sollecitato la mia proposta di legge per prevederne l’abrogazione .
Ho appreso con grande soddisfazione che quanto da me auspicato è stato introdotto dal Governo nazionale nel “decreto – sicurezza” . Tutto questo non può che aver destato grandi perplessità nel momento in cui sono stata costretta ad apprendere, dalla cronache regionali calabresi, che la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto le richieste di concordato, per alcuni condannati in primo grado per associazione mafiosa nel processo “Dinasty” e che tale accoglimento è avvenuto proprio nel giorno in cui il Senato della Repubblica approvava il citato pacchetto sicurezza.
Per carità, non posso e non voglio in alcun modo interferire con la Corte d’Appello di Catanzaro, ma , una volta tanto, ho il dovere di escludere le responsabilità della “politica”!
Però vorrei tanto che qualcuno spiegasse a me, ai cittadini del territorio vibonese ed ai coraggiosi testimoni di giustizia di quella provincia, come mai tante indagini sulla ‘ndrangheta territoriale siano rimaste chiuse nei cassetti per anni; come mai siano stati trasferiti il Prefetto Paola Basilone, il Capo ed il Vice della Squadra Mobile, Rodolfo Ruperti e Fabio Zampaglione; come mai non sia ancora stata sciolta l’ASP di Vibo Valentia nonostante i comprovati interessi interni degli uomini della ‘ ndrangheta; come mai oggi la dottoressa Marisa Manzini sia portata a chiedere il trasferimento; come mai ci si ostini a parlare di costruzione del nuovo Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia senza ancora essere riusciti a conoscere in quale “tasca” siano finiti i precedenti ingenti finanziamenti per tale opera; come mai alcuni Giudici della locale Procura abbiano chiesto il trasferimento; come mai non venga in alcun modo intaccato il connubio tra politica e ‘ndrangheta che invade tutta la provincia vibonese?
Non sarà per caso tutto frutto di quella “massoneria deviata” che rende impenetrabile la cappa che avvolge l’intera provincia di Vibo Valentia?

Chi ha il compito di intervenire con urgenza dimostri di esserci!

On Angela NAPOLI
Componente Commissione Giustizia

Roma 26 giugno 2008

martedì 20 maggio 2008

La Proposta di Legge per l'abolizione del concordato in appello

L’uso “sconsiderato” del cd. “patteggiamento in appello”, dopo la sentenza di condanna di 1° per associazione mafiosa, da parte di noti boss della criminalità organizzata, molti dei quali appartenenti alla ‘ndrangheta, rendono necessaria l’abolizione di tale norma. Per tale motivo l’on. Angela NAPOLI (Popolo della Libertà) ha presentato, in data odierna, la proposta di legge inerente l’abolizione del concordato in appello per i delitti di criminalità organizzata e contro lo Stato, come di seguito riportata.

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato Angela NAPOLI

“Abolizione del concordato in appello per i delitti
di criminalità organizzata e contro lo Stato”

Onorevoli Colleghi ! – Il sistema penale italiano necessità di interventi utili ad offrire risposte ai problemi più urgenti e ad alcuni guasti causati da precedenti scelte legislative che hanno finito per incidere negativamente al contrasto nei confronti della criminalità organizzata.
L’uso “sconsiderato” del cd. “patteggiamento in appello” , dopo la sentenza di condanna di primo grado per associazione mafiosa da parte di noti boss della criminalità organizzata impone l’urgente abolizione di tale norma.
Le modifiche al cd. istituto del “concordato in appello, traggono necessità dal ricorso eccessivamente frequente e disinvolto al predetto istituto per favorire la deflazizione dei procedimenti di secondo grado . La definizione del procedimento in forma camerale, senza formalità e sulla base di una sorta di “patteggiamento “ tra le parti pubblica e private, esonera infatti il giudicante dalla trattazione del procedimento stesso, dalla eventuale riapertura dell’istruttoria dibattimentale e, conclusivamente, anche dall’obbligo di estendere la motivazione del provvedimento (rectius: sentenza) in forma ampia ed articolata essendo invece sufficiente un mero richiamo alla legittimità della richiesta. Il sistema attuale non prevede neppure un sindacato del giudice d’appello sulla congruità della pena, così come invece previsto per il procedimento ex art. 444 c.p.p.
E’ successo cosi che, la mancanza di un limite sanzionatorio e/o per tipologie di reati, abbia consentito anche a taluni procedimenti per gravi reati, di essere definiti sì rapidamente, ma altresì con sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità stessa delle fattispecie contestate e per cui vi era stata condanna in primo grado.
Si rende, pertanto, necessaria la presente modifica che interviene sotto un duplice aspetto. In primo luogo esclude dalla possibilità di accedere al beneficio – mediante la rinuncia all’appello ed il concordato sulla pena - due tipologie di reati: quelli di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., ovvero i cd. “delitti di criminalità organizzata”, quelli per cui vi è competenza espressamente attribuita alla Direzione Distrettuale Antimafia (ed alla D.N.A. quanto al coordinamento delle stesse indagini); in secondo luogo i delitti contro la personalità dello Stato tra cui le fattispecie di associazione sovversiva
(art. 270 c.p.), associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.), banda armata (art. 306 c.p.) ecc.

Art. 1

All’art. 599 del Codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis) Il concordato sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello di cui al comma 4 del presente articolo è precluso per i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. (per i delitti di cui al Libro Secondo, Titolo I, del Codice Penale)”.

On. Angela NAPOLI

Roma 20 maggio 2008