- la Giunta regionale della Calabria ha bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 45 posti di Dirigente, approvato con decreto dirigenziale n. 18038 del 3 novembre 2004, pubblicato sul B.U.R.C. - supplemento ordinario - n. 8 del 30 ottobre 2004;
- con decreto n. 64 dell'11 gennaio 2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 17 gennaio 2006, sono stati riaperti i termini del bando e rettificati alcuni criteri di valutazione dei titoli, con il supporto di una nota a firma del dirigente del Settore giuridico del Dipartimento regionale «Organizzazione e Personale»;
- il concorso è stato bandito per quattro aree funzionali: n. 13 posti di area amministrativa, n. 13 di area economico-finanziaria, n. 6 di area socio-culturale e n. 13 di area tecnica; tra i requisiti di ammissione al concorso è stato previsto il possesso dei titoli di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 31/2002;
- con decreti dirigenziali del 26 aprile 2007 e 4 maggio 2007 è stata disposta l'ammissione con riserva alla prova preselettiva di alcuni candidati i cui titoli post-universitari o di servizio necessitavano di ulteriori indagini e approfondite valutazioni; con ulteriori decreti dirigenziali del settembre e dell'ottobre 2007, sono state sciolte negativamente le riserve di ammissione di cui sopra;
- le perplessità sui criteri assunti per la valutazione dei titoli nel concorso in questione hanno investito lo stesso Direttore generale del Dipartimento Personale dell'Amministrazione regionale della Calabria, il quale, nel maggio del 2007, ha chiesto al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, uno specifico parere «in ordine al criterio interpretativo di corretta valutazione dei titoli post-universitari utili ai fini dell'accesso al concorso di dirigente»;
- con nota prot. N. DFP - 0033781-84/89/2007 -1.2.3.4, il Dipartimento della funzione pubblica ha reso il parere richiesto, affermando che in assenza di un'apposita disposizione normativa regionale che individui i titoli post-universitari utili per l'ammissione alla procedura selettiva del concorso a dirigente, al fine di prevenire gli effetti negativi di un presunto vuoto normativo, occorreva fare riferimento a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 295 del 29 settembre 2004, esplicativo proprio dell'articolo 28, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, al quale, peraltro, la legge regionale fa espresso rinvio;
- ancora, sempre nell'ambito della verifica dei requisiti di ammissione, in data 19 giugno 2008, il Presidente delle Commissioni giudicatrici del concorso regionale in questione, ha chiesto al Segretario Generale della Regione Calabria un parere in ordine alla legittimità dell'ammissione alle prove orali di alcuni candidati; il Comitato giuridico consultivo regionale, nel parere del 18 luglio 2008, ha testualmente espresso che «non sembra che i corsi (annuali) frequentati dagli stessi possano considerarsi di preparazione dirigenziale, per cui non possono che essere esclusi, ma l'ampia e disarticolata normativa del bando lascia naturalmente aperti eventuali ricorsi giurisdizionali»;
- nel settembre del 2008, concluse le fasi concorsuali per tutte le aree, il Direttore generale del Dipartimento Personale della Regione Calabria ha emesso i decreti di presa d'atto delle graduatorie finali di merito per singole aree funzionali, disponendo la richiesta ai candidati idonei dei documenti comprovanti i titoli dichiarati nelle domande di partecipazione, per la verifica del possesso dei titoli di ammissione;
- in data 10 ottobre 2008 il Direttore generale del Dipartimento Personale della Regione Calabria, con nota prot. N. 932/DG, ha delegato le funzioni dell'intera procedura concorsuale al Dirigente del settore giuridico, persona titolare presso altro ente, e solo con posizione di comando, da quattro anni, presso la Regione Calabria;
- la Dirigente delegata, nel mese di novembre 2008, ha comunicato a tutti i candidati, in possesso di master annuale o con prestazione di servizio non di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, la conclusione della verifica «positiva» dei requisiti per l'ammissione al concorso, ciò in chiara difformità con il contenuto dell'articolo 28 del decreto legislativo 165/2001 e quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 295/2004;
- le definite risultanze hanno, quindi, portato alla nomina a Dirigenti della Regione Calabria di concorrenti privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- tra le documentazioni acquisite per le valutazioni dei titoli concorsuali è riscontrabile un parere, discordante con la procedura amministrativa precedentemente adottata dall'Amministrazione regionale, assolutamente anomalo ad avviso dell'interrogante, non solo perché non formalmente richiesto (in difformità quindi dalla legge regionale n. 7/1996), ma perché strutturato da un Magistrato in pensione, avvocato Antonio Baudi, con l'incarico di Dirigente generale esterno dell'Avvocatura regionale, componente delle commissioni giudicatrici di alcune aree dello stesso concorso per 45 Dirigenti ed anche componente di altre commissioni regionali nelle quali aveva formulato differenti valutazioni dei titoli in possesso di alcuni candidati, poi partecipanti al concorso per Dirigente;
- lo stesso avvocato Antonio Baudi decreta, sempre per la regione Calabria, il conferimento degli incarichi dei legali per la costituzione in giudizio;
- da quanto sopra esposto, appare chiaro che nella valutazione dei titoli concorsuali per dirigente regionale in Calabria, risultano inficiate le normative vigenti in materia, il tutto con la conseguente apertura di numerosi contenziosi, e con presunto danno erariale -:
- se non si ritenga necessario che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i rapporti con le regioni, intervenga, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, nei processi amministrativi avviati innanzi al TAR Calabria dai ricorrenti del concorso per 45 Dirigenti regionali;
- se non ritengano necessario ed urgente predisporre un'adeguata visita ispettiva, a cura dell'apposito Servizio ispettivo di Finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonché dell'Ispettorato per la funzione pubblica, previsti dall'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 165/2001, al fine di verificare la razionale organizzazione dell'Amministrazione della regione Calabria, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia dell'attività amministrativa, l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro, nonché per verificare il corretto conferimento degli incarichi e dei rapporti di collaborazione ed individuare eventuali responsabilità a carico di singoli.
On. Angela Napoli
Roma, 30 aprile 2009
3 commenti:
Peccato che Brunetta è impegnato nelle azioni di propaganda piuttosto che in quelle di reale interesse per il Paese.
Beata lei, on.le, che ancora ci crede.
Leggiti la sentenza del TAR prima di sparare nel mucchio...
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2009/200900305/Provvedimenti/200900808_01.XML
Anche se da anonimo Lei ritiene, dandomi del tu, di non essere individuato, credo si sbagli di grosso, giacchè penso di averla individuata tra le due categorie: assunto senza concorso, idoneo senza i titoli prescritti.
Non sparo mai nel mucchio, nè mi fa paura o ritorno sui miei passi rispetto ad una pseudo - sentenza del TAR Catanzaro. Ma Lei ritiene, davvero che io possa credere nelle sentenze di un Tribunale Amministrativo che dovrebbe giudicare decisoni assunte da una Regione, il cui Presidente ha ritenuto di coprirsi giudiziariamente ingaggiando ben cinque Magistrati della Corte dei Conti e del Tar per alcuni corsi di aggiornamento? E' assurdo che un Ente territoriale di Governo, quale la Regione, paghi una prebenda a Magistrati che dovrebbero, invece, controllare la correttezza dell'operato.
Ed ancora, pensa che io possa dare per buona la valutazione dei titoli fatta ( a seconda del proprio tornaconto!) da un Magistrato in pensione, sul cui operato, in attività, la prego di acquisire informazioni!
O ancora, se ha bisogno di conoscere la legalità dell'operato di Nicola Durante, la prego, di leggere la mia interrogazione parlamentare n. 4-01305 del 17 ottobre 2006.
O ancora, Lei ritiene che io possa credere corretto che il Direttore del Dipartimento personale della Regione Calabria deleghi le funzioni dell'intera procedura concorsuale ad una persona, titolare presso altro Ente, e, che con esclusive raccomandazioni politiche, mantiene la posizione di semplice comando da oltre quattro anni presso la Regione Calabria?
Sono sufficientemente "navigata" per continuare a credere alle "lucciole".
Non saranno sicuramente illegalità e mancanza di meritocrazia che aiuteranno la nostra Calabria ad uscire dallo stato di isolamento nel quale è calata, proprio grazie a queste metodologie!
on. Angela Napoli
Posta un commento