Al Presidente del Consiglio dei Ministri ai Ministri per i Rapporti con le Regioni della Giustizia e della Pubblica Amministrazione e Innovazione
– Per sapere – Premesso che:
- con atti ispettivi n. 4-05331 del 19 ottobre 2007 e n. 4-06065 del 14 gennaio 2008, l’interrogante ha denunziato l’anomala decisione assunta dal Consiglio Regionale della Calabria, in data 27 settembre 2007, con il Commissariamento del CORECOM ed ha chiesto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007, contenente appunto il provvedimento di decadenza ed il conseguente commissariamento del CORECOM Calabria;
- tra i cinque componenti del CORECOM Calabria commissariato erano nati palesi contrasti in occasione della formulazione della graduatoria per la concessione dei benefici relativi all’anno 2006, poiché la stessa graduatoria era divenuta oggetto di una delibera, datata 16 luglio 2007, a firma del solo Presidente del tempo, ed in disaccordo con quanto deliberato dal Comitato in data 2 luglio 2007;
- la scelta del Presidente CORECOM del tempo era subito apparsa ai quattro componenti del comitato come rispettosa di esigenze formulate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, durante una convocazione del 17 marzo 2007, piuttosto che della necessaria trasparenza rispetto alle documentazioni presentate;
- sulle ripetute violazioni commesse dal Presidente del Comitato del tempo, i quattro componenti dello stesso comitato hanno presentato vari esposti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sottolineando come lo stesso Presidente ed il Dirigente della struttura abbiano omesso di denunziare alcuni rappresentanti legali di imprese private per la violazione del D.P.R. 445/2000, commessa fornendo dichiarazioni false o mendaci;
- a seguito della decadenza ed al conseguente commissariamento del CORECOM Calabria, sono state assegnate le funzioni di delegato alla struttura, proprio allo stesso ex Presidente dell’Organo;
- la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato le relative indagini e nello scorso mese di aprile 2009, in chiusura delle stesse, ha ipotizzato nei confronti dell’ex Presidente del CORECOM il grave reato di abuso d’ufficio;
- il Presidente del CORECOM Calabria di fatto aveva inserito da solo, nel luglio 2007, nella graduatoria due emittenti, Video Calabria e Tele A 57,che il Comitato aveva escluso per mancanza di separazione contabile ed aveva, tra l’altro, escluso dai finanziamenti emittenti, come Teleuropa e Telespazio, che erano nelle stesse condizioni;
- nonostante il citato intervento giudiziario l’ex Presidente del CORECOM Calabria, dott. Umberto Giordano, rimane ancora con l’incarico di Dirigente esterno presso il Consiglio Regionale, pur con un provvedimento di “autosospensione” di quindici giorni, chiesto nei primi del corrente mese di maggio 2009:
- se dagli atti depositati presso il Governo risultino le ragioni per le quali non si sia proceduto all’impugnazione ai sensi dell’art.127 della Costituzione, della Legge Regionale n.22 del 5 ottobre 2007, varata secondo l’interrogante per definire il commissariamento del CORECOM Calabria, non garantendo trasparenza ed imparzialità nell’erogazione dei finanziamenti alle Emittenti televisive calabresi;
- se siano disponibili i dati concernenti il numero dei consulenti della Regione Calabria ed i relativi corrispettivi e se questi siano in linea con la media nazionale e con le normativa vigenti.
- tra i cinque componenti del CORECOM Calabria commissariato erano nati palesi contrasti in occasione della formulazione della graduatoria per la concessione dei benefici relativi all’anno 2006, poiché la stessa graduatoria era divenuta oggetto di una delibera, datata 16 luglio 2007, a firma del solo Presidente del tempo, ed in disaccordo con quanto deliberato dal Comitato in data 2 luglio 2007;
- la scelta del Presidente CORECOM del tempo era subito apparsa ai quattro componenti del comitato come rispettosa di esigenze formulate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, durante una convocazione del 17 marzo 2007, piuttosto che della necessaria trasparenza rispetto alle documentazioni presentate;
- sulle ripetute violazioni commesse dal Presidente del Comitato del tempo, i quattro componenti dello stesso comitato hanno presentato vari esposti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sottolineando come lo stesso Presidente ed il Dirigente della struttura abbiano omesso di denunziare alcuni rappresentanti legali di imprese private per la violazione del D.P.R. 445/2000, commessa fornendo dichiarazioni false o mendaci;
- a seguito della decadenza ed al conseguente commissariamento del CORECOM Calabria, sono state assegnate le funzioni di delegato alla struttura, proprio allo stesso ex Presidente dell’Organo;
- la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato le relative indagini e nello scorso mese di aprile 2009, in chiusura delle stesse, ha ipotizzato nei confronti dell’ex Presidente del CORECOM il grave reato di abuso d’ufficio;
- il Presidente del CORECOM Calabria di fatto aveva inserito da solo, nel luglio 2007, nella graduatoria due emittenti, Video Calabria e Tele A 57,che il Comitato aveva escluso per mancanza di separazione contabile ed aveva, tra l’altro, escluso dai finanziamenti emittenti, come Teleuropa e Telespazio, che erano nelle stesse condizioni;
- nonostante il citato intervento giudiziario l’ex Presidente del CORECOM Calabria, dott. Umberto Giordano, rimane ancora con l’incarico di Dirigente esterno presso il Consiglio Regionale, pur con un provvedimento di “autosospensione” di quindici giorni, chiesto nei primi del corrente mese di maggio 2009:
- se dagli atti depositati presso il Governo risultino le ragioni per le quali non si sia proceduto all’impugnazione ai sensi dell’art.127 della Costituzione, della Legge Regionale n.22 del 5 ottobre 2007, varata secondo l’interrogante per definire il commissariamento del CORECOM Calabria, non garantendo trasparenza ed imparzialità nell’erogazione dei finanziamenti alle Emittenti televisive calabresi;
- se siano disponibili i dati concernenti il numero dei consulenti della Regione Calabria ed i relativi corrispettivi e se questi siano in linea con la media nazionale e con le normativa vigenti.
On. Angela NAPOLI
Roma,19 maggio 2009
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