sabato 24 gennaio 2009

Necessario salvaguardare la Riserva Marina di Isola Capo Rizzuto

Ai Ministri dell’ambiente dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali
– Per sapere – premesso che:

- l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto (KR) ha autorizzato la concessione di un’area interna al porto peschereccio di “Le Castella” per la realizzazione di un impianto di lavorazione e commercializzazione del pescato SFOP, asse IV, misura 4.20 “protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e realizzazione”;
- il decreto interministeriale 27 dicembre 1991, tra le finalità istitutive della Riserva Naturale Marina di Capo Rizzuto, prevede “La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale marino e costiero presente nell’area, con particolare riferimento alla qualità delle acque, alle caratteristiche geomorfologiche, alla flora e fauna marina”;
- il citato impianto di lavorazione ricade nella Zona “B” dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto dove insistono vincolo archeologici;
- l’impianto non è previsto nel piano delle attività antropiche approvate dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta, cui, a norma del Decreto 15 gennaio 1998, compete la disciplina e l’ autorizzazione delle stesse attività della fascia territoriale costiera del demanio marittimo compresa nella riserva e nella zona dei trenta metri dal confine demaniale;
- il D. M. del 19 febbraio 2002, di modifica del D. Int.le del 27 dicembre 1991, all’articolo 4, per l’A.M.P. “Capo Rizzuto” in particolare persegue: a) la protezione ambientale dell’area marina interessata e b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona ed il ripopolamento ittico;
- lo stesso citato D.M. del 19 febbraio 2002, all’articolo 5, vieta in particolare: alla lettera b) l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali e alla lettera c) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
- non v’è dubbio che l’escavazione e la raccolta di materiali inerti per la realizzazione dell’impianto autorizzato, comporta la modifica, pur transitoria, delle caratteristiche dell’ambiente marino;
- l’unico depuratore esistente nella frazione “Le Castella”, si trova in prossimità dell’Area Portuale e, allo stato, risulta non funzionante;
- l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto di lavorazione e commercializzazione del pescato SFOP, è stata data anche se per la Conferenza dei Servizi, convocata per l’esame del progetto il 18. 07. 2007 e il 12. 05. 2008 per il riesame dello stesso progetto, alcuni degli Enti interessati non avevano adottato alcun provvedimento in merito ed il Settore Geologico Regionale aveva presentato il parere con prescrizioni;
- l’opera manca della valutazione dell’impatto ambientale e della relativa pubblicità, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 6 della legge n. 349/86 e manca, altresì, dell’autorizzazione dell’Autorità marittima, come prescritto dall’articolo 55 del codice navale, visto che l’impianto ricade nella fascia dei trenta metri dalla battigia:
- quali urgenti iniziative intendano attuare, per le parti di competenza, sia per verificare l’impatto ambientale dovuto alla costruzione dell’impianto di lavorazione e commercializzazione del pescato SFOP, quanto le responsabilità di coloro che hanno ovviato al rispetto delle norme ambientali e dei vincoli archeologici della Riserva Marina “Capo Rizzuto”, in provincia di Crotone.

On. Angela NAPOLI

Roma, 23 gennaio 2009

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