mercoledì 16 febbraio 2011

Dirigenti esterni della Regione Calabria: la Legge ne consente 16, il Presidente Scopelliti ne nomina 40

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i rapporti con le regioni e coesione territoriale.

- Per sapere - premesso che:

in data 17 novembre 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1a Serie speciale - Corte costituzionale - n. 46, la sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2010, decisa il 3 novembre 2010, dopo l'udienza pubblica del 6 luglio 2010, e depositata in data 12 novembre 2010;

detta decisione, tra l'altro, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta), sollevate, con distinti ricorsi poi riuniti, dalle regioni Piemonte, Toscana e Marche;

i ricorsi delle predette regioni attenevano all'applicabilità alle regioni dell'articolo 19, comma 6-ter, del decreto legislativo n. l65 del 2001 (introdotto dal citato articolo 40, comma 1, lettera f) del decreto Brunetta);

in altri termini la Corte è stata chiamata a decidere, per quanto qui interessa, se le percentuali di incarichi dirigenziali conferibili ad esterni, stabilite dai commi 6 e 6-bis dello stesso articolo 19 (8 per cento e 10 per cento a seconda del livello), siano applicabili anche alle regioni;

avendo la Corte con decisone peraltro scontata (stante il chiaro dettato normativo), chiarito l'applicabilità della norma alle regioni, ne è derivata l'illegittimità dei provvedimenti regionali eventualmente adottati in misura superiore alle percentuali, che, quindi, vanno rimossi per riportare la situazione in condizioni di rispetto della norma, entrata in vigore nel novembre 2009;

la giunta della regione Calabria, successivamente all'entrata in vigore della norma (a seguito delle consultazioni elettorali del 2010, che hanno rinnovato il Consiglio regionale), ha ritenuto inapplicabile il limite percentuale fissato dal decreto «Brunetta» e, al contrario, applicabile la propria normativa, che consente il superamento delle percentuali e che ha, senza dubbio alcuno, perso la propria efficacia proprio con l'entrata in vigore del «decreto Brunetta»;

così facendo, quindi, rispetto ad una dotazione organica di 164 dirigenti, che al massimo (ma il limite esatto potrebbe necessitare di ulteriori precisazioni) consente di incaricare 16 soggetti esterni (10 per cento), la giunta Scopelliti avrebbe già provveduto alla nomina di quasi 40 dirigenti, debordando in modo ragguardevole rispetto al consentito;

tra l'altro non è di poco riguardo considerare che, nel mentre le regioni Piemonte, Toscana e Marche, tanto resesi ben conto dell'applicabilità della norma alle regioni, hanno quanto meno investito responsabilmente la Corte della questione, al fine di «tentare» (tentativo poi fallito) di porre nel nulla il dettato normativo impugnato (e quindi, evidentemente, si saranno ben guardate dall'illegittimo superamento delle percentuali), la Calabria, meno responsabilmente ha operato in aperta violazione della norma statale ed applicando la propria normativa ormai palesemente caducata da tempo;

e certamente non v'è dubbio che la sentenza di rigetto della Corte costituzionale ha soltanto confermato ciò che già era contenuto nelle norme, per cui non dispiega alcun effetto rispetto a provvedimenti (quali quelli della regione Calabria) palesemente illegittimi nella misura in cui superano il limite percentuale, indipendentemente dell'epoca della loro adozione, laddove comunque adottati dopo l'entrata in vigore dal decreto Brunetta (com'è nel caso della regione Calabria);

detti provvedimenti, contrari a legge, vanno quindi soltanto annullati nella misura necessaria a riportare la percentuale di esterni conforme al dettato normativo, senza possibilità di ipotesi surrogatone basate sulla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale, scelta che appare soprattutto fantasiosa;

è parso al legislatore regionale possibile ipotizzare non meglio precisate «eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa» per tenere in vita provvedimenti illegittimi ab origine: così infatti ha stabilito l'articolo 15 (disposizioni in materia di conferimento di incaricò dirigenziali) della recentissima legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2010 (cosiddetto collegato alla manovra finanziaria), una vera e propria «legge omnibus»

si è, infatti, realizzata una pretestuosa riflessione sulla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo proprio che detta data fissa la linea di discrimine tra incarichi che rimangono validi ed incarichi non più conferibili: in pratica ciò che non si poteva fare fin dall'inizio dell'attuale legislatura e si è, ciò nonostante illegittimamente fatto, rimane valido, come se la sentenza della Corte costituzionale riguardasse la regione Calabria o, comunque, avesse fissato dei principi nuovi;

la declamata continuità amministrativa si garantisce essenzialmente non violando la legge o, al limite, avendola palesemente violata, riportando l'azione amministrativa entro canoni legali, non certamente reiterando per via legislativa la violazione;

la norma appena approvata non è altro, infatti, che una escamotage per «costringere» il Governo ad impugnare la norma di fronte alla Corte costituzionale, che, visto il precedente, non farebbe altro che dichiararla incostituzionale, con la grave patologia (ancor di più grave perché già conosciuta) di allungare gli incarichi illegittimi per un altro paio d'anni e (visti i costi spropositati di alcuni incarichi, su cui necessiterebbe un discorso ad hoc) anche continuare nel sostanziale «dissanguamento» delle casse regionali;

inoltre, sull'argomento, non va sottaciuto il sistema di reclutamento degli esterni, privo di qualsivoglia riferimento, come previsto dalla legge, all'obbligo di rendere conoscibili con apposito avviso i posti disponibili (comma 1-bis dello stesso articolo 19 del decreto 165), nonché all'obbligo di verifica e di motivazione sulla non rinvenibilità nell'organico delle professionalità necessarie (comma 6 sempre dell'articolo 19 del decreto 165) -:

se non ritengano necessario ed urgente impugnare la legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2010, almeno relativamente all'articolo 15, disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

on. Angela NAPOLI

Roma 15 febbraio 2011

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